Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE "SOCIETÀ STORICA VIADANESE A.P.S." STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

 

 

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE DELL’ASSOCIAZIONE

1.1)

È costituito in Viadana (Mantova) l’ente del terzo settore in forma di associazione di promozione sociale denominato “SOCIETÀ STORICA VIADANESE A.P.S.” di seguito indicato con il termine di “Associazione”.

1.2)

L’Associazione è apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

1.3)

L’attività dell’Associazione ed i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto in conformità con quanto prescritto dal codice civile e dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

1.4)

L’Associazione ha la sede legale nel Comune di Viadana (Mantova).

ART. 2 - SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

2.1)

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per:

a) promuovere lo studio e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico del Viadanese (inteso come il territorio della Provincia di Mantova ubicato fra il fiume Oglio e il fiume Po) mediante la promozione, l’incentivazione e la realizzazione di studi e ricerche sulle fonti storiche, di lavori di ricerca, esegesi e critica di opere umanistiche, scientifiche ed economiche del suaccennato territorio;

b) favorire la divulgazione dei lavori e delle opere di cui al punto precedente;

c) trasmettere il valore della tutela dei beni culturali e storici a un pubblico quanto più possibile vasto attraverso un’informazione generale;

d) incoraggiare la conservazione e il restauro dei beni culturali contribuendo alla loro valorizzazione e promuovendone la conoscenza;

e) gestire iniziative editoriali, anche periodiche, attinenti agli scopi dell’Associazione.

2.2)

L’Associazione svolge la sua attività sia nei confronti delle persone associate sia nei confronti delle persone non associate, in aderenza alle esigenze del territorio.

ART. 3 - ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

3.1)

L’Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l’attività di interesse generale rappresentata dall’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art 5. D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

3.2)

In particolare l’Associazione si propone di:

a) organizzare convegni, dibattiti e giornate di studi relativi al territorio;

b) istituire premi per tesi di laurea di interesse locale;

c) reperire mezzi finanziari occorrenti per perseguire le sue finalità istituzionali anche mediante pubbliche sottoscrizioni;

d) acquisire volumi e/o documenti storici inerenti al territorio specialmente quando questi non siano presenti in Biblioteche pubbliche o Archivi locali;

e) agevolare rapporti con le Università e le Scuole, con gli Enti Pubblici, con gli Enti culturali territoriali e con Enti privati interessati alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico locale.

3.3)

L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

3.4)

L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3.5)

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.

3.6)

L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e relativi provvedimenti attuativi.

ART. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE

4.1)

Possono presentare domanda di ammissione all’Associazione tutte le persone fisiche maggiorenni che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

4.2)

La domanda di ammissione, controfirmata da un socio presentatore, dovrà contenere:

a) indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

b) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

4.3)

L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche e a discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

4.4)

Il Consiglio Direttivo può deliberare l’ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all’interessato.

4.5)

L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

4.6)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4.7)

É esclusa una partecipazione temporanea all’Associazione.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

5.1)

L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

5.2)

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e dell’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

5.3)

Il socio può, in qualsiasi momento e senza oneri, recedere dall’Associazione.

5.4)

Ogni socio ha diritto a un singolo voto in Assemblea.

5.5)

Tutti i soci hanno diritto di partecipare all’attività dell’Associazione.

5.6)

Ciascun socio ha diritto di prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali.

5.7)

Sono soci sostenitori tutti coloro che, privati o Enti, versano una quota pari ad almeno il doppio di quella stabilita per i soci ordinari.

5.8)

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo.

5.9)

Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati, non hanno carattere patrimoniale e non determinano diversi diritti di partecipazione sociale.

ART. 6 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

6.1)

Chiunque aderisca all’Associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o in caso di morosità biennale.

L’esclusione è prevista anche nei confronti del socio che abbia tenuto comportamento scorretto o commesso atti censurabili o in contrasto con le direttive del Consiglio Direttivo, o che ostacoli con il suo comportamento il buon funzionamento dell’associazione o le arrechi danno.

6.2)

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato all’interessato. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario di tale provvedimento può ricorrere al Collegio dei Probiviri.

ART. 7 - RISORSE ECONOMICHE DELL’ASSOCIAZIONE

7.1)

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

a) quote associative, se previste dall’Assemblea;

b) contributi straordinari degli aderenti o di privati, donazioni e lasciti testamentari;

c) contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;

d) contributi di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive purché marginali ai sensi delle leggi fiscali;

f) beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili di proprietà dell’associazione; g) ogni altra entrata che concorra a incrementare l’attivo sociale, purché consentita da norme di legge o regolamento.

7.2)

L’importo della quota associativa, se deliberata dall’Assemblea ordinaria, è stabilita dal Consiglio Direttivo. Potranno essere previste quote ridotte per particolari categorie di soci (es.: studenti universitari).

7.3)

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

7.4)

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 8 - BILANCIO DELL’ASSOCIAZIONE

8.1)

L’anno finanziario inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

8.2)

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, III comma, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 qualora emanati.

8.3)

Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

8.4)

La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull’attività svolta sono discusse e predisposte dal Consiglio Direttivo e devono essere approvate dall’Assemblea entro il mese di aprile.

8.5)

Il bilancio preventivo, qualora emanato, deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, III comma, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l’ammontare della quota sociale annua.

8.6)

Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma delle attività dell’Associazione per l’anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

8.7)

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall’Assemblea entro il mese di aprile.

8.8) I bilanci devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i 15 (quindici) giorni precedenti alla loro approvazione per poter essere consultati da ogni associato.

ART. 9 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

9.1)

Gli organi dell’Associazione sono:

- l’Assemblea dei soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Vice-Presidente;

- il Collegio dei Revisori dei conti o l’Organo di Controllo o il Revisore Legale dei Conti nei casi previsti dalla normativa vigente;

- il Collegio dei Probiviri.

9.2)

Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

ART. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

10.1)

L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione.

10.2)

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

10.3)

L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consultivo, o qualora ne facciano richiesta almeno un decimo degli aderenti. L’Assemblea può essere convocata dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario o su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

10.4)

L’Assemblea viene convocata mediante comunicazione scritta spedita ai singoli soci, anche tramite posta elettronica, e mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea. La convocazione dovrà contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della riunione in prima convocazione, la data, l’ora e il luogo della riunione in eventuale seconda convocazione che non potrà avvenire nello stesso giorno.

10.5)

L’Assemblea delibera, salvo quanto previsto per lo scioglimento dell’Associazione o per le modifiche dello statuto, a maggioranza dei voti dei soci presenti, di persona o per delega, purché in regola col pagamento della quota associativa annuale, se prevista.

10.6)

Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Ciascun aderente può presentare un massimo di una delega.

10.7)

Delle riunioni dell’Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 11 - L’ASSEMBLEA ORDINARIA

11.1)

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti.

11.2)

L’Assemblea ordinaria:

a) Nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci; b) Elegge e revoca i componenti del Collegio dei Revisori dei conti o l’Organo di Controllo o il Revisore Legale dei Conti nei casi previsti dalla normativa vigente; c) discute e approva il programma dell’attività dell’Associazione per l’anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell’Associazione all’interno del quale viene indicato l’eventuale ammontare della quota sociale annua; d) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull’attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l’anno precedente dall’assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;

e) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità in caso di confronti, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

f) ratifica i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

g) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo; h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12 - L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA

12.1)

L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno i 2/3 degli aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento della Associazione.

12.2)

L’Assemblea straordinaria:

a) modifica lo statuto dell’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti;

b) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

12.3)

Il cambiamento della sede dell’Associazione non necessita dei quorum deliberativi di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 13 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1)

Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione; esso è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette componenti eletti dall’Assemblea ordinaria tra gli aderenti, per la durata di tre anni con possibilità di essere rieletti.

13.2)

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente dell’Associazione, il Vice-Presidente e il Segretario.

13.3)

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 (quattro) volte all’anno, su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio per essere valide devono essere prese con l’intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti validamente espressi.

13.4)

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

a) sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali; b) predisporre il programma generale dell’Associazione da sottoporre all’Assemblea ordinaria;

c) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea ordinaria, promuovendone e coordinandone l’attività e l’autorizzazione di spesa;

d) assumere, eventualmente, il personale necessario al funzionamento dell’Associazione;

e) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;

f) deliberare, secondo quanto dispone l’art. 6 del presente statuto, l’esclusione del socio; g) ratificare nella prima seduta consecutiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

h) nominare eventuali Comitati Scientifici o di Redazione in relazione a quanto previsto all’articolo 2, comma 1, lettera e).

13.5)

In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro surrogazione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in Assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, il Presidente deve convocare l’Assemblea ordinaria per la rielezione dell’intero Consiglio Direttivo.

13.6)

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

13.7)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

13.8)

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ART. 14 - IL PRESIDENTE

14.1)

Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Presiede l’Assemblea ordinaria e straordinaria e lo stesso Consiglio Direttivo.

14.2)

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea ordinaria.

14.3).

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

14.4)

Il Presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, in caso di necessità e urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.

14.5)

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all’esercizio delle sue funzioni.

ART. 15 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI O L’ORGANO DI CONTROLLO O IL REVISORE LEGALE DEI CONTI NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

15.1)

L’Assemblea ordinaria può nominare, anche tra gli aderenti, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con il compito di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri dell’Associazione, di verificare il bilancio per poi riferire in sede di approvazione. I Revisori dei conti dovranno essere scelti fra persone che abbiano i requisiti di professionalità in materia contabile e possibilmente iscritti a specifici ordini professionali.

15.2)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L’incarico di revisore è incompatibile con quello di componente il Consiglio Direttivo.

15.3)

L’Assemblea nomina l’Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 110.000,00;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00;

c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

La composizione e le funzioni dell’Organo di Controllo sono quelle determinate dall’art. 30 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

15.4)

L’Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi,

siano superati due dei seguenti limiti:

a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000,00;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00;

c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.

ART. 16 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

16.1)

L’Assemblea ordinaria può nominare, anche tra i non soci, i tre componenti del Collegio dei Probiviri, con il compito di esaminare e di decidere, su richiesta scritta e motivata, tutte le controversie insorte tra gli aderenti, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Il Collegio dei Probiviri decide, in via definitiva, sul ricorso contro il provvedimento di espulsione del socio adottato dal Consiglio Direttivo.

16.2)

Il Collegio giudica secondo equità e senza formalità di procedura. Il giudizio emesso è inappellabile.

16.3)

Se richiesto, il Collegio fornisce l’interpretazione delle norme dello statuto o dei regolamenti.

16.4)

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri. L’Incarico di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo.

ART. 17 - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

17.1)

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci. Contestualmente l’Assemblea deve nominare il liquidatore.

17.2)

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 45 comma 1, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall’Assemblea. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 18 - DISCIPLINA RESIDUALE

18.1)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.